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Separazione e divorzio con gratuito patrocinio

Per chi non fosse in grado di pagare l'avvocato, non avendo redditi sufficienti, viene fornita assistenza gratuita, " a spese dello Stato" (cosìdetto gratuito patrocinio).

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Chi ha un reddito basso può ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio, beneficio che consente di non pagare l’avvocato per la difesa in una causa di separazione o divorzio.

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Si considera il reddito imponibile ai fini Irpef. L’importo viene periodicamente aggiornato con decreto del Ministero della Giustizia ed attualmente deve essere inferiore alla soglia annuale di Euro 11.746,68.

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Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari il reddito ai fine dell'ammissione al gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi di ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

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Se il familiare convivente è parte in causa (come nell'ipotesi della moglie in procedure di separazione o divorzio contro il marito e/o la moglie) non si terrà conto del reddito di tale familiare e verrà preso in considerazione solo il reddito personale.

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Documenti richiesti per l'ammissione al  gratuito patrocinio:

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  1. copia documento d’identità (carta d’identità, passaporto o loro equivalente, nonché permesso di soggiorno per gli stranieri soggiornanti in Italia ),

  2.  copia codice fiscale del richiedente e di tutti gli appartenenti al nucleo familiare e dei conviventi di fatto,

  3.  certificato di stato di famiglia rilasciato da non oltre 3 mesi,

  4. copia dell’ultima dichiarazione dei redditi del richiedente : modello unico, modello cud, modello 730 o 770,

  5.  copia dell’ultima dichiarazione dei redditi dei familiari ( anche di fatto ) conviventi : modello unico, modello cud, modello 730 o 770. ​

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Per avere maggiori informazioni contattaci al 335760 7857 (anche via WhatsApp) o  compila il modulo di richiesta informazioni.

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